Sanzioni Amministrative - Per saperne di più

Pubblicato il 10/06/2021 alle 10:50
Ultima modifica: 26/07/2021 alle 17:37

1) Ho ricevuto un verbale di contestazione dall'ATS della Città Metropolitana di Milano, cosa posso fare?

a) Posso procedere al pagamento in forma ridotta (agevolata) della sanzione indicata sul verbale, entro 60 giorni dal ricevimento.
b) Posso inoltrare all'Autorità indicata nel Verbale (leggere attentamente il Verbale per individuarla), entro 30 giorni dal ricevimento, scritti difensivi e/o richiedere eventualmente audizione personale.
c) Non posso impugnare il verbale davanti al Giudice in questa fase.

​2) Posso richiedere la rateizzazione sul verbale di contestazione amministrativa?
No, in quanto l'importo indicato sul verbale costituisce già un'agevolazione economica subordinata all'effettuazione del pagamento entro il termine perentorio di 60 giorni.

3) Se decido di non pagare il verbale, cosa succede?
L'ATS esaminerà formalmente e nel merito il Verbale. Se il Verbale è fondato e legittimo, l'ATS emanerà e notificherà una Ordinanza Ingiunzione di pagamento nella quale verrà applicata una sanzione amministrativa ai sensi della L. 689/1981.
Altrimenti il Verbale verrà archiviato. Si deve però precisare che i casi di archiviazione sono rari.

4) Mi conviene di più pagare il Verbale o aspettare l'Ordinanza Ingiunzione?
L'importo indicato nel Verbale costituisce un'agevolazione, perché permette di estinguere la violazione pagando una sanzione corrispondente al più basso valore tra i seguenti: il doppio del minimo di legge oppure un terzo del massimo di legge. Tale agevolazione è subordinata al pagamento entro i 60 giorni dalla notifica.
In caso di notifica dell'Ordinanza Ingiunzione di pagamento, invece, la sanzione viene stabilita secondo i criteri previsti dall'art. 11 della L. 689/81 ed i fatti come descritti nel Verbale. Quindi la sanzione potrà anche essere aumentata o, in particolari e rari casi, diminuita.
Pertanto non è possibile fare una previsione sulla convenienza.
Naturalmente, se si intende avere la assoluta certezza dell'importo da pagare e non avere più preoccupazioni, è meglio versare la sanzione ridotta indicata nel Verbale entro i 60 giorni.

5) Ho ricevuto un'Ordinanza Ingiunzione di pagamento dall'ATS di Milano, cosa posso fare?
a) Posso procedere al pagamento della somma irrogata entro 30 giorni dal pervenimento.
b) Se ritengo di poter dimostrare di essere in condizioni disagiate, così come richiesto dalla legge, posso richiedere all'ATS, entro 30 giorni dal pervenimento, la rateizzazione dell'importo dovuto.
c) Posso impugnare -sempre entro 30 giorni- il provvedimento davanti all'Autorità Giudiziaria indicata in ordinanza, chiedendone la sospensione o l'annullamento.

6) Penso di essere in condizioni economiche disagiate e voglio chiedere la rateazione: cosa devo fare?
Devo compilare correttamente, sottoscrivere e consegnare all’ATS, entro 30 giorni dal pervenimento dell’Ordinanza Ingiunzione, l’apposito modulo con la copia del mio documento di identità.
Se sono un trasgressore devo utilizzare il modulo PERSONE FISICHE (si veda modulo scaricabile in fondo pagina)
Se chiedo la rateazione per la persona giuridica, l’associazione, una società anche di persone, un ente pubblico, ecc. obbligata in solido per il pagamento della sanzione, devo utilizzare il modello ENTI. (si veda modulo scaricabile in fondo pagina).

7) Se ricevo una Ordinanza Ingiunzione di pagamento e non faccio nulla, cosa succede?
La pratica viene posta in riscossione coattiva tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la quale emetterà a mio carico una cartella esattoriale. Nella cartella esattoriale mi verranno richieste:

  • le somme dovute nell’Ordinanza Ingiunzione; 
  • la maggiorazione del 10% ogni 6 mesi (pari al 20% annuo) su tali somme, così come previsto dall’art. 27 della L. 689/1981;
  • gli aggi e le spese per la esecuzione a favore del concessionario della riscossione.

Quindi la somma lieviterà in modo consistente.

8) Ho ricevuto una cartella esattoriale dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, cosa posso fare?
a) Posso procedere al pagamento della somma dovuta entro il termine ivi indicato.
b) Posso richiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ma non all’ATS) la rateizzazione dell'importo dovuto.
c) Posso impugnare il provvedimento davanti all'Autorità Giudiziaria indicata nella cartella esattoriale, nei soli casi e modi previsti dalla legge ed indicati nella cartella stessa.

In ognuno dei casi sopra citati è sempre possibile richiedere accesso agli atti attraverso l'apposito modulo, in applicazione del Regolamento sull’accesso agli atti di questa ATS.  La modulistica è reperibile a QUESTA PAGINA
L'accesso verrà trattato come da regolamento di questa ATS.