Nell'ordinamento giuridico italiano la sanzione amministrativa è l'imposizione del pagamento di una somma di denaro prevista dalla legge per la violazione di una norma giuridica: la violazione costituisce l’illecito amministrativo.
Gli illeciti in materia di salute pubblica di competenza dell'ATS della Città Metropolitana di Milano comprendono un vasto ambito che spazia dall'igiene degli alimenti e dei luoghi di lavoro, alla tutela della salute dei non fumatori, alla corretta informazione sui prodotti posti in vendita negli esercizi commerciali, alle tematiche di natura veterinaria, etc.
Gli illeciti amministrativi sono disciplinati dalla Legge 1981 n. 689, che fornisce un quadro completo sul procedimento da seguire per queste violazioni. Anche la la Regione Lombardia ha normato, nel rispetto della L. 689, la materia in questione con la L.R. 2012 n. 1.
L’illecito viene accertato e contestato a mezzo di verbali redatti da pubbliche amministrazioni o enti privati a tal fine investiti dei poteri dalla legge, che devono essere formalmente resi noti al trasgressore ed all’eventuale obbligato in solido al pagamento della sanzione con le modalità stabilite dalla legge.
Questi soggetti possono oblare (cioè definire, estinguere il loro debito) pagando una somma agevolata (secondo un meccanismo predefinito dalla legge) indicata sul verbale di contestazione, a patto che lo facciano entro 60 giorni dalla ricezione del verbale.
Nel termine di 30 giorni dalla ricezione del verbale, possono presentare all’ATS memorie e/o chiedere di essere auditi: ma in entrambi i casi queste richieste non sospendono il termine per pagare in forma agevolata, che se inutilmente trascorso impedisce l’utilizzo della sanzione agevolata.
VERBALI E SANZIONI IN MATERIA DI ESENZIONE DAL TICKET
I cittadini destinatari di processi verbali emessi dal DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE nell’ambito delle attività di controllo sulle esenzioni da reddito, potranno rivolgersi per richieste di chiarimenti al numero unico 02/8578.8089 attivo dal LUNEDI’ al GIOVEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Per eventuali autocertificazioni da rendersi a cura del trasgressore o dell’obbligato in solido, è possibile utilizzare i moduli riportati in fondo pagina (A243-MD008 - A005-MD010 - A005-MD009)
Se non provvedono all’oblazione nel predetto termine di 60 giorni, il fascicolo contenente il verbale e tutti gli altri documenti viene trasmesso alla UOC Affari Generali e Legali della ATS, affinché lo valuti ed emetta una Ordinanza.
Dopo tale valutazione (istruttoria), nel caso venga emessa Ordinanza di Ingiunzione di pagamento della sanzione, i destinatari possono –tra le altre possibilità- chiedere anche la rateazione: tuttavia devono dimostrare di versare in condizioni economiche disagiate.
Al fine di tale dimostrazione, devono utilizzare l’apposita modulistica autocertificativa scaricabile in fondo pagina. Si precisa che il primo modulo (A046-MD002) è utilizzabile solo dalle persone fisiche (trasgressore), mentre il secondo modulo (A046-MD001) è riservato a società, enti, etc (di norma gli obbligati in solido).