L'autocertificazione, cioè la dichiarazione che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, ma anche con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono, è regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa) e rappresenta la possibilità per il cittadino che le stesse notizie/informazioni, già presenti in un registro pubblico, vengano acquisite d'ufficio dalla pubblica amministrazione procedente.
Il sopra citato decreto, in particolare al Capo III, Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive -, definisce e determina l'utilizzo dello strumento dell'autocertificazione.
Si vedano nello specifico:
- Art. 46: Dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
- Art. 47: Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;
- Art. 48: Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive;
- Art. 49: Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione.
Il Decreto Semplificazioni (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120) ha introdotto degli elementi di novità al d.P.R. n. 445/2000. In particolare, l’obbligo di accettare le autocertificazioni è stato esteso anche ai soggetti privati.
Pertanto, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione, i gestori di pubblici servizi ed i privati le certificazioni sono sempre sostituite da autodichiarazioni rese dagli interessati (articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000), ovvero le relative informazioni devono essere acquisite d’ufficio.
Le amministrazioni certificanti, titolari di dati fruibili, devono renderli disponibili alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori di pubblici servizi per la relativa acquisizione d’ufficio, oltre che ai soggetti privati per la verifica di dichiarazioni sostitutive, previo consenso del dichiarante (art. 71, comma 4, del d.P.R. n. 445/2000).
La seguente sezione è riservata agli uffici della Pubblica Amministrazione, ai Gestori di Pubblici Servizi ed ai privati che necessitano di verificare i dati autocertificati.
Ai sensi del d.P.R. n. 445/2000:
- per Soggetti Procedenti si intendono le amministrazioni pubbliche, i gestori di pubblici servizi ed i privati che ricevono le dichiarazioni sostitutive ovvero le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi che provvedono agli accertamenti d'ufficio, ai sensi dell'art. 43 del medesimo d.P.R.
- per Amministrazioni Certificanti si intendono le amministrazioni che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dai Soggetti procedenti, ai sensi degli articoli 43 e 71 del medesimo d.P.R.
Dal 1° gennaio 2012 le pubbliche amministrazioni non possono richiedere né accettare certificati dai propri utenti (cittadini e/o imprese), in quanto le informazioni contenute nei certificati sono già detenute da un ufficio pubblico, e sono obbligate ad accettare, al posto dei certificati, le dichiarazioni rese personalmente dall'interessato e firmate sotto la propria responsabilità (art. 46 del d.P.R. n. 445/2000).
Nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni.
Per quanto riguarda i soggetti privati, i controlli sulle autocertificazioni potranno essere effettuati solo su espresso consenso del dichiarante. La richiesta di controllo proveniente dal soggetto privato dovrà, quindi, essere corredata dal consenso del dichiarante. (art. 71, comma 4, del d.P.R. n. 445/2000)