Autorità Sostitutiva per il ritardo procedimentale

Pubblicato il 24/06/2021 alle 11:58
Ultima modifica: 03/02/2023 alle 11:05

L'ATS della Città Metropolitana di Milano ha individuato, con Deliberazione n. 1186 del 18/10/2016, l’avv. Giovanni Cialone quale Autorità Sostitutiva legittimata ad intervenire nei casi di inerzia nell'espletamento di tutti i procedimenti amministrativi di competenza ATS.

Pertanto il cittadino/utente che abbia avviato un procedimento amministrativo o ne sia parte, nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, potrà rivolgersi all’Autorità Sostitutiva con le seguenti modalità:

  1. tramite mail PEC al seguente indirizzo: protocollogenerale@pec.ats-milano.it
  2. raccomandata A/R (da indirizzare all'ATS della Città Metropolitana di Milano, corso Italia n. 52 – 20122 Milano);
  3. tramite consegna a mano dell'istanza presso il Protocollo Generale dell'ATS. della Città Metropolitana di Milano, sito in Corso Italia n. 52 – 20122 - Milano (orario dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00).

L’Autorità Sostitutiva si attiverà, dopo aver accertato che il termine per provvedere è inutilmente decorso, presso la competente Struttura per il riavvio del procedimento e la conseguente conclusione entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, come previsto dalla normativa vigente (art. 2, comma 9 bis, L. 241/1990).

Si rammenta che, dall’ambito di competenza dell’Autorità Sostitutiva, sono esclusi i procedimenti per l’accesso agli atti, per i quali risultano competenti il T.A.R., il Difensore Civico Regionale e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’ATS della Città Metropolitana di Milano (si veda la voce “amministrazione trasparente” del sito www.ats-milano.it).

 

Si richiama:

  • l’art. 2 - commi 9 bis, ter e quater - L. 241/1990, consultabile presso il sito www.normattiva.it, che si riporta come segue (testo vigente alla data del 03/02/2023):

«9-bis. L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unita ‘organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»