Lo Stress lavoro correlato (SLC), secondo l’Accordo quadro europeo del 2004, è definito come "una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro".
A tale definizione fa riferimento il Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 81/2008, che all'art. 28, comma 1, stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro - di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151(N), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi….
La valutazione del rischio stress LC è quindi un processo complesso che è in capo al datore di lavoro.
Il datore di lavoro deve impegnarsi ad adottare idonee misure per eliminarlo o almeno ridurlo con l’aiuto del responsabile del servizio di Prevenzione e protezione (RSPP) e del medico Competente (MC).
È obbligatorio consultare preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nominato dai lavoratori in ambito aziendale (RLS) o in assenza del RLS aziendale, L’RLS territoriale.
Per facilitare l’aggiornamento inerente il rischio stress lc e i rischi psicosociali Regione Lombardia ha costituito un archivio documentale aggiornato e fruibile da tutte le figure della prevenzione e da tutti i soggetti interessati. Visita l'archivio di Regione Lombardia.