Poiché la lettera "a" del comma 3 articolo 5 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) è stata soppressa dall'art. 3 del Decreto Legislativo n. 222/2016, la conformità dei progetti edilizi alle norme igienico sanitarie può essere dichiarata esclusivamente dal progettista abilitato che assevera la conformità del progetto e pertanto ATS non formula alcun parere sanitario su dette pratiche.
Pertanto verranno esaminate esclusivamente:
- le pratiche per le quali è necessario ricorrere all'istituto della Conferenza di Servizi, modulo procedimentale di semplificazione che costituisce una forma di cooperazione tra pubbliche amministrazioni alla quale l'Amministrazione procedente ricorre:
- qualora sia opportuno un esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo (conferenza istruttoria);
- quando è necessario acquisire intese, accordi, nulla osta o assensi di diverse amministrazioni che confluiscono nell'adozione di una determinazione finale che si sostituisce ai predetti atti (conferenza decisoria);
- nel caso di progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi (conferenza preliminare);
- le pratiche edilizie riguardanti opere pubbliche (scuole di ogni ordine e grado, presidi ospedalieri, impianti natatori e/o sportivi, ecc), per i quali il Comune territorialmente competente ritiene opportuno acquisire il supporto tecnico di ATS o nelle quali sono previste soluzioni in deroga o alternative ai Regolamenti di Igiene adottati dai Comuni.