Autorizzazione all'utilizzo di locali di lavoro con altezza inferiore ai 3 mt (Art. 63 D.Lgs 81/2008)

Pubblicato il 02/09/2022 alle 17:26
Ultima modifica: 29/01/2024 alle 11:01

I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'Allegato IV del D.Lgs 81/2008.

I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:

  • altezza netta non inferiore a mt 3;
  • cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
  • ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.

Non occorre presentare la richiesta di deroga per tutti quei locali che non sono luogo di lavoro (bagni, spogliatoi, docce) e per quei locali in cui si svolgono lavorazioni per le quali ricorrono particolari esigenze tecniche (conduzione e manutenzione di impianti tecnologici -turbine, caldaie-).

 

NB: Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.

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