Legge 104/92, Art. 27 – Contributi per la modifica degli strumenti di guida a favore dei titolari di patente speciale
Ai sensi dell’Art. 27 ex L. 104/92 è riconosciuti un contributo destinato ai titolari di patenti di guida in corso di validità di categoria A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti esclusivamente per le modifiche degli strumenti di guida corrispondenti alle prescrizioni della Commissione Medica Locale e ai codici riportati sulla patente di guida.
Il contributo è riconosciuto nella misura del 20% delle spese sostenute per le modifiche prescritte apportate.
(Riferimento normativo: Art. 27 ex L. 104/92)
Le persone che beneficiano del contributo di cui all’articolo 27 della legge 104/92 possono ottenere un ulteriore contributo regionale, ai sensi della L.r. 23/99, pari al 50%, purché la somma complessiva derivante dal cumulo dei due contributi (art 27 della legge 104/92 e art.4 legge 23/99) non superi il 70% del costo sostenuto per la modifica degli strumenti di guida.
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Normativa di riferimento