Come previsto dal D.Lgs 32 del 01.02.2021 "Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117” sono stabilite le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti, sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire in contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere animale, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari. Inoltre, definisce le tariffe per l’ispezione in caso di macellazione di animali fuori dal macello per autoconsumo e in caso di animali selvatici oggetto di attività venatoria per autoconsumo o per cessione diretta.
Le tariffe del Decreto non si applicano:
- agli enti del Terzo settore, di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
- alle Associazioni di volontariato, iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1
- agli Operatori della produzione primaria e operazioni associate
- ai broker ed agli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico.
Gli operatori che effettuano produzione primaria e operazioni associate, sono soggetti esclusivamente alle tariffe per:
- la registrazione
- il riconoscimento
- i controlli ufficiali originariamente non programmati
- i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali su richiesta
- le autorizzazioni.
Si precisa che dal 1 gennaio 2022 le disposizioni e le tariffe di cui al D.Lgs n. 194/2008 non sono più applicate e sono sostituite dalle disposizioni e dalle tariffe previste dal D.Lgs n. 32/2021.