Il Nulla Osta deve essere richiesto preventivamente per le pratiche radiologiche che utilizzano le sorgenti di radiazioni ionizzanti indicate all’art. 50 del D. Lgs 101/2020 e s.m.i. e può essere classificato in categoria A o B.
Il nulla osta per svolgere pratiche di categoria A è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con i Ministeri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, acquisito il parere dell'ISIN e sentite le regioni territorialmente competenti (art. 51, comma 1 del D. Lgs 101/2020 e s.m.i.).
Il nulla osta di categoria B per le pratiche riguardanti le esposizioni a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro, svolte presso strutture sanitarie, è rilasciato dalle autorità titolari del procedimento di autorizzazione individuate con leggi regionali (art. 52, comma 1 del D. Lgs 101/2020 e s.m.i.).
L’Agenzia di Tutela della Salute (ATS), ai sensi dell’articolo 61 della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i., è stata individuata quale l’autorità competente al rilascio di Nulla Osta di Categoria B per la detenzione e utilizzo di sorgenti di radiazioni ionizzanti indicate all’art. 50, comma 1 del D. Lgs 101/2020 e s.m.i..
La richiesta di rilascio del Nulla Osta di categoria B deve contenere, per quanto applicabili, i dati e le informazioni contenuti ai paragrafi 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 dell’allegato XIV dello stesso decreto legislativo.
Il Nulla Osta deve essere richiesto preventivamente alla detenzione delle sorgenti ed è subordinato alla verifica dell’idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi di protezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature, della qualificazione del personale addetto, dell'organizzazione del sistema di radioprotezione e dei vincoli di dose adottati, nonché delle conseguenze di eventuali incidenti e delle modalità di allontanamento di materiali o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi.
Il Nulla Osta di Categoria B di tipo industriale per le pratiche radiologiche diverse da quelle disciplinate dal comma 1 dell'art. 52 del D. Lgs. 101/2020 e s.m.i. è rilasciato dal Prefetto, sentita ATS, il Comando dei Vigili del Fuoco, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e ARPA, conformemente alle disposizioni dell'allegato XIV del D. Lgs. 101/2020 e s.m.i..
Tariffario:
Per il rilascio, la modifica o l’aggiornamento, la voltura di titolarità e la revoca del Nulla Osta è richiesto il pagamento, a soggetti non pubblici, dei corrispettivi importi previsti dal Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria dell’ATS di Milano, che si trova nella sezione "Documenti".